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[1]L'assegnazione dei punti di merito per gli anni 1903, 1904 e 1905, ai sensi del secondo comma dell'art. 336 del regolamento approvato con R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546, non ha piu' luogo.
[2]E' concesso pero' a tutti indistintamente gli attuali Ufficiali telegrafici e primi ufficiali, l'abbreviamento di nove mesi sul quadriennio o quinquennio in corso, a tacitazione definitiva di ogni e qualunque diritto relativo ai punti di merito, di cui sopra.
[3]Inoltre, a tutti gli ufficiali telegrafici e primi ufficiali, cui furono conferiti punti di merito pel 1902, e' concesso un ulteriore abbreviamento sul periodo in corso di tante volte 18 giorni quanti sono i punti di merito ottenuti.
[4]Coloro che non possono fruire sul periodo in corso di tutto l'abbreviamento, scontano la differenza sul periodo successivo.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
