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[1]Gli attuali capi sezione, ispettori centrali e direttori provinciali, di 1ª e 2ª classe, conserveranno il rispettivo titolo anche se saranno esonerati dalle funzioni.
[2]Acquistano e mantengono gli stessi titoli i promovendi ai posti che si saranno resi vacanti fino a tutto il 30 giugno 1907.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
