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[1]Colla legge dello stato di previsione il Governo indichera' il numero, la qualita' e la spesa del nuovo personale da assumere in ruolo in relazione alle necessita' dimostrate dal servizio.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio 1907-908, le variazioni derivanti dalla applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
