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[1]Il numero degli agenti a L. 900 del quadro I della tabella C, annessa alla presente legge, puo' essere aumentato in ragione del numero degli agenti subalterni fuori ruolo, che, ai termini dell'articolo seguente, hanno compiuto il biennio di servizio.
[2]Parimente il numero degli agenti a L. 1000 del quadro III e degli operai meccanici a L. 1300 del quadro IV della detta tabella C puo' essere aumentato in ragione dei bisogni del servizio e nei limiti delle somme stanziate in bilancio.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
