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[1]Il regolamento stabilisce le norme per la qualificazione degli impiegati ed agenti.
[2]Gli impiegati (esclusi quelli contemplati nel quadro III della tabella A) e gli agenti che sono qualificati ottimi, abbreviano di tre mesi la scadenza del periodo per ogni qualificazione ottenuta.
[3]Le qualificazioni che hanno dato luogo all'abbreviamento di un periodo, non possono essere computate per l'abbreviamento di altro periodo.
[4]Quando pero' l'abbreviamento di tre mesi non abbia potuto aver effetto per intero in un periodo, la rimanenza e' computata sul periodo successivo.
[5]L'impiegato od agente non qualificato buono ritarda di tre mesi, per ogni mancata qualificazione, il compimento del periodo di avanzamento.
[6]Tuttavia, una qualifica di ottimo compensa una precedente mancata qualificazione di buono.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
