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[1]Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.
[2]Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno ad personam. Il maggior assegno e' assorbito dalle sucessive promozioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
