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[1]Le norme per il reclutamento di tutto il personale, per le promozioni e per i passaggi di categoria sono stabilite dal regolamento.

[2]Nei casi di passaggio di categoria o di quadro, gli impiegati ed agenti, che in conseguenza del passaggio stesso venissero ad avere uno stipendio inferiore a quello da essi fruito nella categoria o nel quadro che lasciano, conservano la differenza a titolo di maggiore assegno ad personam. Il maggior assegno e' assorbito dalle sucessive promozioni.

Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-19;515~art15 · fonte del testo

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