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Il numero complessivo dei posti componenti i quadri delle tabelle A, B e C, annesse alla presente legge, puo' essere mantenuto integro, assumendo, secondo i casi come volontari od alunni, od allo stipendio minimo degli altri quadri delle dette tabelle, tanti funzionari od agenti, quanti sono quelli eliminati in ciascun quadro per morti, collocamenti a riposo e destituzioni.
Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
