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Le commesse (quadro II della tabella C) progrediscono dallo stipendio di L. 600 a quello di L. 900 per aumenti quadriennali di L. 150 ciascuno; da L. 900 a L. 1100 per aumenti quinquennali di L. 100 ciascuno.17
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 giugno 1911, n. 575
17La L. 25 giugno 1911, n. 575 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Il primo comma degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge 19 luglio 1907, n. 515, resta modificato o soppresso in conformita' delle variazioni apportate con le tabelle organiche annesse alla presente legge".
Testo in vigore dal 16 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
