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[1]I vice commessi e vice portalettere (quadro I della tabella C) dopo un biennio sono nominati commessi e portalettere a L. I commessi e portalettere dopo un quadriennio sono nominati vice brigadieri e vice messaggeri a L. 1200.

[2]I vice brigadieri e vice messaggeri dopo un quadriennio passano brigadieri e messaggeri a L. 1400 progredendo nel ruolo fino allo stipendio di L. 2000 per aumenti quinquennali di L. 200 ciascuno.

[3]Sono stabiliti due posti di commesso superiore a L. 2000.

Testo in vigore dal 24 luglio 1907 al 16 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-07-19;515~art10 · fonte del testo

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