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[1]Gli iscritti con redditi professionali superiori a L. 12.000 annue sono tenuti al versamento di una quota di mutualita', che viene prelevata dalla parte del loro contributo personale dovuto per le somme superiori alla cifra medesima.
[2]La quota e' stabilita secondo le percentuali seguenti:
[3]10 per cento per i redditi da L. 12.001 a 15.000;
[4]15 per cento per i redditi da L. 15.001 a 30.000;
[5]20 per cento per i redditi da L. 30.001 a 50.000;
[6]25 per cento per i redditi da L. 50.001 a L. 100.000;
[7]30 per cento per i redditi superiori a L. 100.000.
[8]I contributi personali degli iscritti con sei figli a carico sono esclusi dal prelevamento di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
