Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
[1]La misura della percentuale di cui all'articolo precedente e' fissata per ogni biennio, in corrispondenza con gli esercizi finanziari dell'Ente, mediante decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'Ente ed il Sindacato nazionale fascista degli avvocati e procuratori, e non puo' superare il 5 per cento del reddito professionale predetto.
[2]In ogni caso il contributo personale annuo di ciascun iscritto non puo' essere inferiore a lire cinquanta. Durante il primo biennio di iscrizione negli albi il contributo non e' dovuto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
