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I proventi dell'Ente sono:
- a)un contributo personale annuo degli iscritti;
- b)un contributo a carico dell'avvocato e del procuratore e non ripetibile dalle parti per ciascun procedimento civile, penale od amministrativo, o affare di volontaria giurisdizione, da pagarsi in ogni grado di giurisdizione e per ogni proposizione di giudizio;
- c)una percentuale sulle retribuzioni per incarichi conferiti dall'autorita' giudiziaria agli avvocati ed ai procuratori, qualunque ne sia la natura e l'oggetto;
- d)i lasciti, le donazioni, e le altre entrate eventuali;
- e)i redditi del patrimonio.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
