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Ferme le disposizioni degli articoli 3 e 4, e' tuttavia consentita, in via eccezionale, la concessione di sussidi in ogni altro caso che il Comitato dell'Ente reputi meritevole di considerazione nei limiti delle finalita' della istituzione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
