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Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie da corrispondersi dall'Ente ai propri iscritti sono estese le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, riguardante la pignorabilita' e sequestrabilita' nonche' la cessione degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
