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Il fondo di integrazione e' destinato all'incremento dei conti individuali, fra i quali viene periodicamente ripartito in funzione diretta dell'anzianita' di esercizio professionale, dell'eta' e dello stato di famiglia ed in funzione inversa dell'ammontare delle somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio, secondo le norme da stabilirsi col regolamento.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
