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[1]Al trattamento di previdenza si provvede con il provento dei contributi personali annui, che vengono accreditati agli iscritti in conti individuali, ed inoltre con la ripartizione tra i conti medesimi degli altri proventi che costituiscono a tale scopo il fondo di integrazione.
[2]Il trattamento di previdenza consiste nel pagamento di una somma pari al capitale accumulato nel conto individuale, ovvero nella liquidazione di un assegno vitalizio commisurato al capitale stesso, a scelta dell'interessato.
[3]Il godimento del trattamento di previdenza e' subordinato alla cancellazione dagli albi forensi ed alla effettiva cessazione di ogni attivita' professionale, sia pure sotto forma di assistenza o consulenza legale.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
