Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
[1]Il contributo personale annuo versato da ciascun iscritto e' accreditato, previo prelevamento delle quote di mutualita' di cui all'art. 9, al suo conto individuale.
[2]Nessuna spesa d'amministrazione o di altra specie puo' essere posta a carico dei conti individuali.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
