Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →
[1]Gli atti non muniti delle prescritte marche a favore dell'Ente di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.
[2]I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.
[3]Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che ivi ha dato origine.
[4]In questo caso l'atto e' ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
