Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
Provvedimento abrogato dalla l. 8 gennaio 1952, n. 6.
Abrogato dal 20 febbraio 1952
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. 144 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Il contributo per ciascun procedimento e' corrisposto da ogni avvocato e da ogni procuratore mediante marche del valore di:
tolto: a) lire tre nei procedimenti davanti alle Preture e alla Giunta provinciale amministrativa;
tolto: b) lire otto nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle giurisdizioni speciali non indicate nella seguente lettera d);
tolto: c) lire dieci nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;
tolto: d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione del Regno, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
tolto: In materia penale il contributo e' dovuto nella misura di:
tolto: a) lire due nei procedimenti davanti alle Preture;
tolto: b) lire cinque nei procedimenti davanti ai Tribunali e alle altre giurisdizioni speciali;
tolto: c) lire otto nei procedimenti davanti alle Corti d'appello;
tolto: d) lire quindici nei procedimenti davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo di guerra e marina.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 GENNAIO 1952, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1938~art11 · fonte del testo
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