Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952. Leggi il testo vigente →

[1]La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualita', costituiscono un dovere di solidarieta' professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.

[2]A tali finalita' provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-12-11;1938~art1 · fonte del testo

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