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[1]La previdenza e l'assistenza, attuate secondo il principio della mutualita', costituiscono un dovere di solidarieta' professionale fra gli avvocati ed i procuratori e rientrano nella disciplina delle professioni forensi, stabilita dallo Stato Fascista per gli interessi superiori della giustizia.
[2]A tali finalita' provvede l'Ente di previdenza fra gli avvocati e procuratori, assicurando agli iscritti trattamenti di previdenza e di assistenza.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1940 al 20 febbraio 1952
