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[1]Le adunanze del Rettorato provinciale non sono pubbliche. Per la validita' di esse e' necessario l'intervento di almeno la meta' dei rettori.
[2]Le deliberazioni del Rettorato sono prese a maggioranza di voti: in caso di parita', prevale il voto del preside.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
