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[1]Per gravi ragioni di carattere amministrativo o di ordine pubblico, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, puo' essere disposto lo scioglimento del Rettorato provinciale e affidata l'amministrazione della Provincia ad un commissario straordinario, che esercitera' le funzioni conferite dalla presente legge al preside e al Rettorato provinciale.
[2]Il termine, entro il quale dovra' aver luogo la ricostituzione del Rettorato, e' stabilito nello stesso decreto di scioglimento. Tale termine, in ogni caso, non potra' superare la durata di un anno.
[3]Contro i provvedimenti di cui al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, ne' in via amministrativa ne' in via giurisdizionale.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
