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[1]I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dal loro ufficio.
[2]La decadenza e' dichiarata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
