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[1]I rettori sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Essi sono ordinari e supplenti.
[2]I rettori ordinari sono in numero di otto nelle Provincie la cui popolazione eccede i seicentomila abitanti; di sei in quelle di oltre trecentomila; di quattro nelle altre.
[3]I rettori supplenti, destinati a tener luogo dei membri ordinari, assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le Provincie.
[4]Ai rettori, ordinari o supplenti, sono applicabili le norme di ineleggibilita' e incompatibilita' stabilite nella legge comunale e provinciale per i consiglieri provinciali, eccettuata quella relativa al requisito della iscrizione nelle liste elettorali. E', altresi', applicabile la norma prevista al n. 1 dell'art. 248 della legge stessa.
[5]I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
[6]L'ufficio di rettore e' gratuito.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
