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[1]Il preside e il vice preside sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Ad essi sono applicabili le norme di ineleggibilita' e incompatibilita' stabilite nella legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i deputati provinciali, escluse quelle che stabiliscono l'ineleggibilita' degli stipendiati dello Stato e l'incompatibilita' di deputato al Parlamento e di deputato provinciale.

[2]Il preside e il vice preside durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati. Possono essere revocati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno. Contro il provvedimento di revoca non e' ammesso alcun gravame, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale.

[3]L'ufficio di preside e di vice preside e' gratuito.

[4]In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro per l'interno puo' assegnare al preside e al vice preside un'indennita' di carica, che grava sul bilancio della Provincia.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-27;2962~art2 · fonte del testo

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