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[1]Il Governo del Re e' autorizzato:
- a)ad emanare tutte le disposizioni, anche di ordine integrativo, necessarie per l'attuazione della presente legge, ed il relativo regolamento;
- b)a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con quelle della legge comunale e provinciale, delle leggi successive che l'hanno modificata e delle altre leggi che vi abbiano attinenza per ragione di materia, anche modificandone le disposizioni, per metterle in armonia con le norme e coi principi informatori della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
