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Nei casi di pensione diretta di privilegio contemplati dalla lettera c) dell'art. 26 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, il trattamento e' costituito dalle seguenti parti:

  • a)dalle rendite vitalizie di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 2;
  • b)dalla rendita vitalizia prevista dalla lettera b) del predetto art. 2, calcolata considerando gli anni utili con l'aumento di cinque anni e la cui misura non sara' in nessun caso inferiore a lire 114.000 annue. Quando si tratti di lesione od infermita' ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, la rendita vitalizia di cui alla lettera b) e' stabilita nella misura fissa di lire 304.000 annue.

Testo in vigore dal 12 luglio 1954 al 21 marzo 1958

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