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Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le trascrizioni ipotecarie, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo e di trascrizione ipotecaria, nonche' dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche, ad eccezione delle quietanze.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 12 gennaio 1977
