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[1]Le contravvenzioni alla presente legge sono punite con ammenda da L. 50 a L. 1000, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

[2]L'accertamento delle contravvenzioni spetta tanto agli ufficiali, sottufficiali e funzionari tecnici delle Amministrazioni militari, quanto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, i quali provvedono mediante processo verbale, da trasmettersi all'autorita' giudiziaria competente, informandone l'autorita' militare designata dal regolamento.

[3]In caso di assoluta urgenza, l'autorita' giudiziaria, innanzi alla quale e' in corso il procedimento penale, puo', in seguito a sua richiesta, autorizzare l'autorita' militare a procedere al ripristino.

[4]L'ordine di ripristino, dopo passato in giudicato il provvedimento di condanna, e' dato dall'autorita' militare prefiggendo un termine.

[5]Se il condannato non ottemperi all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli, vi procede d'ufficio la stessa autorita' militare.

[6]Il conto delle spese occorse per i ripristini e' reso esecutivo dall'Intendenza di finanza, che provvede a riscuotere l'importo dal contravventore con le norme della legge (testo unico) 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 12 gennaio 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1849~art8 · fonte del testo

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