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In vicinanza delle opere militari, di qualunque genere, occorrenti per la difesa dello Stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari, nei quali sono depositati o manipolati esplosivi od altre sostanze pericolose, il diritto di proprieta' puo' essere assoggettato a servitu' nei modi previsti dalla presente legge.
Testo in vigore dal 28 gennaio 1933 al 10 marzo 1950
