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Agli impiegati indicati nel precedente articolo, che, nella loro qualita', sono provvisti di assegnamenti superiori a quelli stabiliti per i posti cui faranno passaggio verra' corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio e gli assegnamenti anzidetti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
