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[1]Nel ruolo organico istituito coll'articolo precedente verranno collocati, nei posti corrispondenti alle funzioni che attualmente esercitano, il meccanico dell'officina della Direzione generale del debito pubblico e gl'impiegati straordinari assunti in servizio della R. zecca non oltre il mese di marzo 1907.
[2]L'elenco nominativo di tali impiegati sara' trasmesso alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 5 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
