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[1]La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessita'.

[2]In sua vece, e per sua delega, puo' essere esercitata dal Ministro per le corporazioni.

[3]Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, sono presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

[4]Il direttore generale delle corporazioni e' il segretario generale del Consiglio.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 14 gennaio 1933

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art3 · fonte del testo

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