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[1]Il Governo del Re e' autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare le norme d'integrazione occorrenti per l'attuazione della presente legge e a procedere alla revisione della legge 20 marzo 1930-VIII, n. 206, sul Consiglio nazionale delle corporazioni e della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulle Corporazioni, nonche' delle norme di esecuzione o comunque integrative o successive alle citate leggi, coordinandole con le disposizioni della presente legge e con quelle della legge relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni e all'esercizio della funzione legislativa.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 25 gennaio 1939 al 18 agosto 1943
