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[1]Dopo l'attuazione delle tabelle organiche approvate con la presente legge, i posti di ispettore di ultima classe per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro saranno esclusivamente conferiti in seguito ad un esame di concorso scritto ed orale che accerti rigorosamente negli aspiranti una cultura specifica superiore.
[2]Saranno ammessi al concorso tutti i funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, che all'atto della domanda abbiano otto anni di servizio e stipendio non inferiore a L. 3,500, purche' muniti di un diploma conseguito presso Istituti di studi superiori, in essi compresi l'Universita' commerciale Luigi Bocconi in Milano, il Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alfieri in Firenze e le Scuole superiori di commercio di Bari, Genova e Venezia, o del diploma di ragioniere rilasciato da un Istituto tecnico governativo o pareggiato.
[3]La Commissione esaminatrice sara' composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, di un Consigliere della Corte dei conti, dell'Ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione e sui servizi del tesoro o, in sua vece, dal vice-ispettore generale, e di due professori ordinari o straordinari di Universita'. Fungera' da segretario della Commissione un funzionario del Ministero del tesoro, di grado non inferiore a quello di capo-sezione.
[4]Le altre norme del concorso verranno stabilite con decreto Reale, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
