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[1]Le ispezioni da eseguirsi presso le ragionerie delle Amministrazioni centrali in adempimento di quanto prescrive l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sulla contabilita' generale dello Stato, e quelle delle Intendenze di finanza, mediante gli ispettori e i vice-ispettori di cui le tabelle A e D annesse alla presente legge, saranno ordinate in modo che ciascuno dei detti uffici venga sottoposto a una prima verifica nel triennio dal 1906-907 al 1908-909 e successivamente a periodi non maggiori di due anni.
[2]Il Governo del Re statuira' le norme che regoleranno le ispezioni, con decreto Reale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
