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[1]I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti dell'Amministrazione del tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533, e 23 giugno 1904, n. 258, ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle delegazioni del tesoro, e classificati di seguito al personale gia' in ruolo.
[2]I commessi fiduciari provvisti di pensione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.
[3]L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sara' trasmesso alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
