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[1]I commessi fiduciari del tesoriere centrale e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato e i cottimisti dell'Amministrazione del tesoro, assunti in servizio non oltre il 25 giugno 1906, i quali non siano stati compresi nella sistemazione ordinata dalle leggi 28 dicembre 1902, n. 533, e 23 giugno 1904, n. 258, ad eccezione di quelli provvisti di pensione vitalizia a carico del bilancio dello Stato, saranno incorporati con la classe transitoria delle delegazioni del tesoro, e classificati di seguito al personale gia' in ruolo.

[2]I commessi fiduciari provvisti di pensione vitalizia saranno conservati nelle attuali funzioni.

[3]L'elenco nominativo dei funzionari indicati nel presente articolo sara' trasmesso alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;326~art15 · fonte del testo

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