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[1]Il personale fiduciario alla dipendenza del tesoriere centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del cassiere speciale dei biglietti a debito dello Stato, e' soppresso.
[2]Alle attribuzioni di carattere contabile, d'ordine e di basso servizio presso i rispettivi uffici, sara' provveduto con personale del Ministero del tesoro alla dipendenza della direzione generale che sovraintende al relativo servizio.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
