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[1]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'attuazione del ruolo organico fissato con la tabella E.
[2]La fusione del personale delle delegazioni del tesoro e di quello di gestione e controllo del ruolo unico stabilito nella predetta tabella, sara' fatta in base all'anzianita' dei rispettivi funzionari.
[3]Fino a quando non sia interamente attuato l'organico del personale d'ordine delle delegazioni del tesoro, approvato con la legge 23 giugno 1904, n. 258, il relativo capitolo del bilancio viene aumentato di L. 20,000, rimanendo fissato per l'esercizio 1906-907 in L. 1,240,400.
Testo in vigore dal 19 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
