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[1]L'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' modificato e completato come segue:
[2]Agli articoli 5 e 6 della legge e' sostituito il seguente:
[3]«La Congregazione di carita' e' composta di cinque membri nei Comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, di nove con una popolazione da 5000 a 50,000 abitanti, di tredici negli altri.
[4]«Dei detti membri, due per i Comuni con meno di 5000 abitanti, quattro per i Comuni che abbiano da 5000 a 50,000 abitanti, e sei per i Comuni con piu' di 50,000 sono nominati dal Sottoprefetto, ed, ove sia possibile, tra persone particolarmente competenti in materia di assistenza e di beneficenza; gli altri sono eletti dalla rappresentanza comunale nella sessione di autunno, e di questi non piu' della meta' o del numero intero immediatamente superiore alla meta' puo' appartenere in pari tempo al Consiglio comunale.
[5]«Il presidente e' scelto dalla Congregazione medesima tra i suoi membri. Tutti i componenti, compreso il presidente, si rinnovano per intero ogni quattro anni.
[6]«Per deliberazione della Congregazione di carita', approvata dal Sottoprefetto, puo' essere ammesso a far parte della Congregazione medesima, avuto riguardo all'indole e alla rilevanza della liberalita' e per quanto concerne la gestione di essa, il benefattore o una delle persone da lui designate.
[7]«Nella stessa forma, tenuto conto dell'indole della istituzione e della rilevanza del suo patrimonio, puo' esservi ammesso il fondatore o il rappresentante di un'opera pia amministrata dalla Congregazione di carita', scelto secondo le indicazioni contenute nell'atto di fondazione.
[8]«L'ammissione deve essere sempre consentita, quando la netta rendita derivante, secondo i casi, dalla liberalita' o dal patrimonio dell'opera amministrata ecceda rispettivamente la somma di L. 1000 per i Comuni con meno di 5000 abitanti, di L. 3000 per i Comuni da 5000 a 50,000 abitanti, di L. 5000 per i Comuni con piu' di 50,000 abitanti».
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 3 aprile 1928
