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Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle delle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, e 18 luglio 1904, n. 390, con le norme dei Regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 2841 e 3048, e con tutte le altre disposizioni legislative vigenti in materia.
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
