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[1]Gli abitanti dei Comuni chiusi che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perche' distante dall'abitato agglomerato del centro principale, potranno chiedere la modificazione della cinta.
[2]Il Prefetto su tale domanda provochera' il parere del Consiglio comunale, e quindi trasmettera' gli atti al Ministro delle Finanze per gli eventuali provvedimenti che saranno presi per decreto Reale.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
