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[1]La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato in dipendenza delle operazioni contemplate nell'articolo 4 ed i successivi investimenti delle somme medesime, ai sensi dell'articolo 5, sono attribuite ad una Commissione centrale costituita nel modo indicato all'articolo 77 del testo unico delle leggi sul dazio consumo 15 aprile 1897, n. 161.

[2]Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate.

Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;302~art6 · fonte del testo

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