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[1]I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell'articolo precedente sono destinati:
[2]1° a ridurre i canoni di quei Comuni coi quali sieno pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria ed amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni;
[3]2° a concedere parziali sgravi di canone a quei Comuni, i quali, per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, non che a quei Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari;
[4]3° a concedere parziali sgravi di canone ai Comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei;
[5]4° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo per la parte chiusa sia superiore a L. 8 per abitante.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
