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[1]I Comuni, che dalla categoria degli aperti intendessero passare a quella dei Comuni chiusi, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purche' il passaggio di categoria o di classe o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purche' il Comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:
- a)abbia applicata la sovraimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale;
- b)abbia applicate le tasse comunali su esercizi e rivendite, e su vetture e domestici, e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo.
[2]In questi casi i Comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.
[3]Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla meta', quando il Comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei.
[4]Per le deliberazioni dei Consigli Comunali contemplate nel presente articolo si osserveranno le forme stabilite dalla prima parte dell'articolo 1.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
