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[1]Le deliberazioni dei Consigli Comunali di cui all'articolo 1° non diventeranno esecutorie, se prima i Comuni non abbiano provato al Prefetto della Provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone consolidato, mediante il rilascio di delegazioni che dovranno essere accettate dagli esattori delle imposte dirette sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli, e preferibilmente sui centesimi addizionali.
[2]Le delegazioni avranno la durata non minore di 5 anni e dovranno essere rinnovate alla scadenza. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio, un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle Finanze dovra' ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi del Comune stesso nello stato legale preesistente.
[3]Le delegazioni comprenderanno due rate mensili di canone, ciascuna, ed il pagamento delle medesime sara' fatto dagli esattori alla sezione di tesoreria della Provincia alle scadenze stabilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. L'interesse pero', nei casi di mora, resta fissato nella misura del 6 per cento, a norma dell'articolo 79 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto del 15 aprile 1897, n. 161.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
