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[1]Le deliberazioni con le quali i Consigli Comunali si avvalessero delle facolta' di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovra' concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

[2]1° che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci o con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio, da accensione di debiti, da riscossioni di credito, o con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo;

[3]2° che i dazi inscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei sieno gia' stati ridotti entro il limite massimo di L. 3 il quintale, salvo il disposto del seguente articolo 7;

[4]3° che per compensare le diminuzioni di entrata derivanti dall'esercizio della facolta', di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovraimposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di la' di centesimi 50 per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli. Avendo gia' portata la sovraimposta oltre il limite ora indicato, ai sensi delle leggi 23 luglio 1894, n. 188, e 4 agosto 1895, n. 516, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

[5]4° che l'applicazione dei tributi diretti locali indicati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, sia contenuta entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1898-07-14;302~art2 · fonte del testo

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