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[1]Sono mantenute in vigore le disposizioni del testo unico di legge sul dazio consumo del 15 aprile 1897, n. 161, in quanto non siano modificate od abrogate dalla presente legge.
[2]I Comuni che, avvalendosi delle facolta' date dall'articolo 1, garantiranno il pagamento del canone governativo nel modo stabilito all'articolo 3, cesseranno di diritto dal fare parte del Consorzio cui appartengono, e si intenderanno autonomi agli effetti del pagamento del canone.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 luglio 1898.
[5]UMBERTO.
[6]Pelloux. Carcano.
[7]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
