Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Comuni chiusi potranno sostituire ai dazi d'entrata pei materiali da costruzione, la riscossione del dazio stesso sulla costruzione di edifici nuovi, o anche su notevoli rifacimenti di edifici gia' esistenti, a costruzione ultimata e per la quantita' da accertarsi mediante computo metrico.
[2]Con deliberazione consiliare, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno fissate le norme di tale accertamento.
[3]Le disposizioni contenute nell'articolo 8 saranno applicabili anche a quei Comuni che, ai termini dell'articolo 1, lettera b), fossero ammessi a passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella dei Comuni aperti.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
