Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi del dazio di consumo aggiungonsi le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
